Dubbi frequenti in materia di assicurazioni e sinistri stradali
Come ci si deve comportare in caso d'incidente stradale?
L’art. 189 del codice civile stabilisce che, in caso d'incidente in qualsiasi modo ricollegabile al suo comportamento, l'utente della strada ha l'obbligo di fermarsi e prestare soccorso a coloro che abbiano eventualmente subito danni alla persona. In tal modo si consente altresì la pronta identificazione delle persone coinvolte nell'incidente e l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.
Gli utenti coinvolti nel sinistro devono inoltre adoperarsi in ogni modo possibile per salvaguardare la sicurezza della circolazione, senza modificare lo stato dei veicoli né disperdere elementi utili ad accertare le responsabilità del sinistro. Se l'incidente ha danneggiato soltanto cose, si eviterà, ove possibile, intralcio alla circolazione, spingendo i veicoli sul margine destro o fuori dalla carreggiata, parallelamente all’asse della carreggiata stessa. Inoltre, in caso di caduta o spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a causare pericolo e/o intralcio alla circolazione, è necessario adottare ogni misura e cautela per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
In caso di incidente avvenuto fuori del centro abitato, l'utente deve indossare (anche di giorno) il giubbetto o le bretelle retroriflettenti, per poi posizionare il triangolo o altro idoneo segnale di pericolo e avvisare contestualmente l'ente proprietario della strada o un organo di polizia.
Infine, i conducenti devono fornire le proprie generalità e ogni altra informazione utile alle persone danneggiate, anche a fini risarcitori. In assenza dei danneggiati, i dati devono comunque essere comunicati nei modi ce si configurino come possibili, onde evitare di incorrere in sanzioni amministrative. In presenza di testimoni, è bene richiedere loro generalità e indirizzo per eventuali testimonianze in caso di discordanze nella ricostruzione del sinistro.
Una volta effettuati i rilievi del caso, il veicolo incidentato potrà essere trasferito in un luogo custodito in quanto l'eventuale maggior danno riconducibile all'incuria dell'interessato non viene risarcito dall'assicurazione, mentre al contrario vengono rimborsate eventuali spese documentate per il ricovero del veicolo (per es. intervento del carro-attrezzi).
Infine, entro 3 giorni dal sinistro o dal momento in cui ha avuto conoscenza del sinistro, l'assicurato deve provvedere a sporgere regolare denuncia presso la proprio compagnia assicurativa servendosi del cosiddetto modulo blu di “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro”. In caso di dubbi o controversie legate al sinistro è sempre bene richiedere l'assistenza di un Legale come l'Avvocato Francesca Pandolfi, operante nel suo Studio di Piazza Cacciatori delle Alpi 1 a Varese, proprio dirimpetto al Tribunale cittadino. L'Avv. Pandolfi assiste in prevalenza privati, aziende e professionisti residenti o domiciliati a Varese e provincia.
Come si compila il modulo blu di constatazione amichevole?
Essendo predisposto in quattro esemplari autocopianti, è sufficiente compilare un solo modulo per entrambi i veicoli. Sulla prima parte del modulo di constatazione amichevole si indicheranno:
- data e ora dell'incidente.
- luogo dell'incidente, in modo quanto più dettagliato possibile (ad es. "Via Gramsci, all'altezza del numero civico 15", oppure "all'altezza dell'incrocio tra Via Gramsci e Piazza Garibaldi", oppure "Strada Provinciale Varesina, all'altezza del km. 25,200"), indicando sempre Comune (ad es. Gallarate) e Provincia (ad es. Varese – VA).
- in caso di lesioni indicare sul retro generalità e indirizzo dei feriti.
- in caso di danni materiali a cose o ad oggetti diversi dai veicoli A e B, indicare sul retro della denuncia nome, cognome e indirizzo dei danneggiati.
- indicare generalità e contatti di eventuali testimoni, specificando se si tratta di persone trasportate su uno dei due veicoli.
- indicare scrupolosamente nome e cognome, codice fiscale o partita IVA, indirizzo completo, numero di telefono e/o indirizzo e-mail dell’assicurato.
- indicare marca e modello del veicolo (ad es. "Fiat Panda", "Opel Corsa" etc.), numero di targa o di telaio, stato d’immatricolazione del veicolo dell'assicurato.
- indicare la denominazione della Compagnia presso la quale il veicolo è assicurato, in numero di polizza (per gli stranieri fa fede il numero della carta verde), data di scadenza del certificato di assicurazione ( per gli stranieri si indicherà la scadenza della carta verde), indirizzo, numero di telefono e/o e-mail dell’agenzia presso la quale è stato stipulato il contratto. Indicare, barrando l'apposita casella, se il proprio veicolo è coperto o meno dall'assicurazione per i danni riportati.
- indicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo, numero di telefono o e-mail, numero e tipo di patente (ad es. “A”) con relativa scadenza di validità, dell'altro conducente.
- indicare sulla sagoma del rispettivo veicolo riprodotta sul modulo il punto d'urto iniziale con una freccia.
- descrivere ogni danno materiale visibile.
- barrare le caselle utili alla descrizione del sinistro, indicando ove richiesto il numero delle caselle barrate.
- disegnare nell'apposito riquadro uno schizzo dell'incidente, inserendo tutte le indicazioni richieste: tracciato delle strade, direzione di marcia dei veicoli A e B, posizione di ciascun veicolo al momento dell'urto, segnali stradali, nomi delle strade.
- aggiungere eventuali osservazioni.
- apporre in calce la firma di entrambi conducenti.
Infine, sul retro del modulo devono essere indicati:
- luogo e data del sinistro.
- eventuale intervento di Autorità ed eventuale redazione di verbale.
- eventuali contravvenzioni con relative motivazioni.
- generalità e numero di telefono di eventuali testimoni, specificando se si tratti di persone trasportate e su quale dei veicoli coinvolti.
- nome, cognome, indirizzo e numero di telefono dei terzi (trasportati o meno) che abbiano riportato lesioni e natura delle stesse.
- marca, modello e targa del/dei veicolo/i di terzi danneggiati, con relativi nome, cognome, indirizzo e numero di telefono dei proprietari.
- descrizione verbale del sinistro.
- indicare se l’assicurato ha subito danni materiali e/o lesioni, e se intende chiedere il risarcimento alla controparte.
- data e luogo della denuncia.
- firma dell’assicurato o del conducente.
Come si stabilisce la responsabilità in caso d'incidente stradale?
Stando a quanto prescrive il secondo comma dell'art. 2054 c.c., nel caso di scontro fra veicoli, fino a prova contraria si presume che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno, ossia che la responsabilità sia di entrambi i conducenti al 50%, anche se uno dei due veicoli è una bicicletta.
Di conseguenza, chi ritiene di non avere responsabilità nell'incidente e pertanto non vuole risarcire il danno, deve dimostrare che il sinistro è stato provocato dall'altro o dagli altri conducenti.
Cosa fare se l'altro conducente si dichiara disposto ad assumere su di sé ogni responsabilità?
Anche qualora l'altro conducente si dichiarasse disposto ad assumersi tutta la colpa del sinistro, è sempre consigliabile richiedere l'intervento di Polizia o Carabinieri, ricordandosi anche di prendere generalità e indirizzo di eventuali testimoni. Infatti, specie in assenza di testimoni, colui che ha provocato l'incidente potrebbe ritrattare qualsiasi dichiarazione, anche scritta, con la conseguenza di rimettere in discussione tutto, ripartendo la responsabilità al 50% come previsto dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., in quanto a far fede è la ricostruzione della dinamica del sinistro.
Se invece l’altro conducente si dichiara disponibile ad assumersi la responsabilità del sinistro firmando il modulo blu (firmato da entrambi i conducenti coinvolti), si presume che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso (art. 143, comma 2, c.a.), ma trattandosi di una cd. presunzione iuris tantum resta salva la possibilità per l'assicuratore di fornire la prova contraria. Prima dell'entrata in vigore di questa norma, il modulo compilato in ogni parte, datato e sottoscritto da entrambi i conducenti valeva come confessione stragiudiziale, con esclusione della possibilità di provare il contrario (Cass. 1/7/2002, n. 9548).
Infine, se l'altro conducente rifiuta di firmare il modulo di constatazione amichevole, si compilerà integralmente solo la parte riguardante il proprio veicolo (A), mentre per la parte riguardante l'altro veicolo (B), ci si limiterà ad indicare marca e tipo di veicolo, numero di targa o di telaio (punto nr. 7) e compagnia assicurativa (nr. 8).
Cosa si deve fare per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale?
Innanzitutto il proprietario del veicolo coinvolto nell’incidente deve provvedere a sporgere denuncia alla propria assicurazione entro 3 giorni da quello in cui si è verificato o ne ha avuto conoscenza. L'assicurato può avvalersi del modulo di constatazione amichevole, che può anche essere spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede la data del timbro postale) entro lo stesso termine. Se non ricorrono le condizioni per il risarcimento diretto, il proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro deve presentare una richiesta di risarcimento al danneggiante e all'Ufficio sinistri della sua assicurazione, corredata del modulo di constatazione amichevole.
Si tenga comunque presente che un’eventuale azione giudiziaria finalizzata al risarcimento del danno non può essere intrapresa prima di 60 giorni dal ricevimento della raccomandata da parte dei destinatari (90 in caso di danno alla persona), come stabilito dall'art. 145, comma 1, c.a..
In caso di sinistro è comunque sempre consigliabile rivolgersi a un Avvocato. In provincia di Varese è attivo lo Studio Legale Pandolfi, con sede a Varese in Via Piave 12. L'Avv. Pandolfi è specializzato in materia assicurativa ed è un valido sostegno professionale in caso di sinistri stradali.
Chi lasci l'auto in sosta in modo da provocare un incidente può essere chiamato a rispondere a titolo di concorso di colpa?
Anche i veicoli in sosta momentanea su strada o altra area pubblica sono disciplinati dal codice della strada: la presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c. sussiste ogniqualvolta il conducente non adotti tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai terzi.
Inoltre, poiché rientra nella definizione di scontro qualsiasi urto o collisione tra due veicoli, anche se uno è fermo e l'altro è in movimento, anche in tale ipotesi è applicabile la presunzione di colpa concorrente stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c..
Che cos'è il reato di omissione di soccorso? Cosa succede a chi abbia provocato un incidente e non si fermi?
Si rende responsabile del reato di omissione di soccorso (art. 593 c.p.) chi, accortosi della presenza di un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero di una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. Il reato di omissione di soccorso, invece, non sussiste se sul posto vi sia già chi sta provvedendo a prestare soccorso.
Il reato di omissione di soccorso è punibile con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a 2.500 euro.
Chi abbia concorso a provocare un incidente con danno alle persone e non ottemperi all'obbligo di fermarsi, è invece punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, cui consegue la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni (art. 189, comma 6). Chi abbia provocato un incidente e non ottemperi all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, incorre nella reclusione da 1 a 3 anni e nella sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a 1 anno e 6 mesi e non superiore a 5 anni (art. 189, comma 7).
Il conducente che abbia provocato un incidente e non si fermi è inoltre passibile di arresto e di altre misure restrittive (per es. divieto di espatrio, obbligo di dimora) se non si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria entro le 24 ore successive.
Al contrario, il conducente che abbia provocato un incidente e si fermi a prestare assistenza a eventuali persone coinvolte, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non è soggetto all'arresto per flagranza di reato, anche qualora dall'incidente derivi il reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose (art. 189, comma 8).
La Cassazione ha però stabilito che, qualora l’investito non riporti lesioni, o quando la necessaria assistenza sia stata prestata da altri, ovvero l’investitore deleghi ad altri il compito di prestare assistenza, il reato di omissione di soccorso in caso d'investimento non sussiste. È bene però tenere presente che tali fatti devono essere accertati prima dell'allontanamento dell’investitore dal luogo dell’incidente, in quanto la contravvenzione è configurabile tutte le volte che l’investitore si dia alla fuga e dunque non abbia modo di verificare concretamente la circostanza (sentenza del 2/12/1994).
Chi invece non si ferma dopo essersi reso responsabile d'incidente con danno soltanto alle cose, incorre nella sanzione amministrativa da 272 a 1.088 euro. Se però ai veicoli coinvolti deriva un danno tale da richiederne la revisione, si applica anche la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi (art. 189, comma 5).
Cosa si deve fare se si viene chiamati a testimoniare per aver assistito a un incidente?
Innanzitutto occorre presentarsi davanti al giudice nel giorno e all'ora stabiliti per non incorrere (salvo in caso di legittimo impedimento debitamente documentato) nell'accompagnamento coatto o nella condanna a pagare pene pecuniarie comprese fra 100 e 1.000 euro (art. 255 c.p.c., modificato dalla L. 18/6/2009, n. 69).
La deposizione vera e propria avviene dopo la lettura della formula di rito da parte del magistrato, al termine della quale il testimone dichiara: "mi impegno". Il testimone dirà naturalmente tutta la verità senza reticenze, cioè senza tacere alcuna delle circostanze di cui si è a conoscenza, pena la denuncia per falsa testimonianza.