Responsabilità contrattuale
La responsabilità contrattuale riguarda il debitore che non esegua esattamente la prestazione dovuta.
Quando si incorre nella responsabilità contrattuale?
Si incorre in responsabilità contrattuale in ipotesi di:
- Inadempimento Totale
- Adempimento Inesatto
- Ritardo nell’Adempimento
in tutti i casi in cui la prestazione non correttamente adempiuta debba essere eseguita in forza di un’obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte, quindi:
- il contratto propriamente inteso (secondo la definizione codicistica di cui all’art. 1321 c.c.)
- la legge
- un atto unilaterale
- etc…
Lo Studio Legale dell’Avvocato Francesca Pandolfi, con sede in Via Piave 12 a Varese, si occupa di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nella piena tutela dei diritti dei clienti patrocinati, siano essi privati, aziende o professionisti. L'Avv. Pandolfi, che ha acquisito in seguito a specifico percorso formativo l'idoneità all'esercizio dell'attività di mediatore, fornisce altresì assistenza e consulenza ai clienti di Varese e provincia nell'ambito della procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Responsabilità extracontrattuale (o aquiliana)
Incorre nella responsabilità extracontrattuale, anche detta aquiliana, chiunque violi il precetto generale del neminem laedere.
Infatti, l’art. 2043 c.c. statuisce: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Quando si incorre nella responsabilità extracontrattuale?
La struttura dell’illecito civile relativo alle responsabilità extracontrattuali comprende:
- un fatto commesso con dolo o colpa
- un danno ingiusto
- il nesso di causalità tra fatto e danno
Lo Studio Legale Pandolfi di Varese assiste i clienti di Varese città e provincia nelle problematiche inerenti a responsabilità extracontrattuale o aquiliana, che possono interessare tanto i privati quanto le aziende e i professionisti.
Qual è la differenza tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale?
Si può dire che “la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto che quest'ultima consegue dalla violazione di un dovere primario di non ledere ingiustamente la sfera di interessi altrui, onde essa nasce con la stessa obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale presuppone l'inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti)”: in questo senso si è di recente espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 14712/07.
Su queste basi, è stata riconosciuta, ad esempio, natura contrattuale:
- alla responsabilità in campo medico:
non soltanto all'obbligazione di risarcimento gravante sull'ente ospedaliero per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico operante nell'ospedale, ma anche all'obbligazione del medico stesso nei confronti del paziente, quantunque non fondata sul contratto ma sul solo contatto sociale;
- alla responsabilità del sorvegliante dell'incapace:
per i danni che quest'ultimo cagioni a se stesso in conseguenza della violazione degli obblighi di protezione ai quali il sorvegliante è tenuto, sul presupposto che quegli obblighi derivino da un rapporto giuridico contrattuale che tra tali soggetti si instaura per contatto sociale qualificato;
- alla responsabilità della banca negoziatrice di assegni bancari (o circolari):
nell’ipotesi in cui la stessa abbia pagato detti assegni in violazione delle specifiche regole poste dal primo comma dell'art. 43 l. assegno, e ciò nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno.
Lo Studio Legale dell’Avv. Pandolfi, situato in Via Piave 12 a Varese e ben collegato con tutta la provincia di Varese, si occupa di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale o aquiliana. Per qualsiasi contenzioso in materia contrattuale ed extracontrattuale i clienti di Varese e provincia possono rivolgersi all’Avvocato Francesca Pandolfi per una consulenza Legale qualificata.
La distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale non è solo teorica: al contrario, ha una notevole rilevanza pratica in considerazione del diverso regime cui sono sottoposte sotto diversi aspetti:
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE | RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE | |
ONERE DELLA PROVA | al creditore è sufficiente provare il contratto ed allegare l’inadempimento; sarà poi onere del debitore dimostrare di aver correttamente adempiuto o di non aver potuto adempiere per una causa a lui non imputabile | chi agisce deve provare tutti gli elementi costitutivi (il danno, il dolo o la colpa e il nesso di causalità) |
PRESCRIZIONE | ordinaria decennale (salve le prescrizioni brevi operanti per alcune tipologie di contratto) | quinquennale (biennale per i sinistri stradali) |
EFFETTI GIURIDICI | se l’inadempimento non dipende da dolo, il risarcimento è limitato ai soli danni prevedibili nel tempo in cui è sorta l’obbligazione | la prevedibilità del danno non ha mai rilevanza ai fini del risarcimento |
IN OGNI CASO: quando si agisce per ottenere il risarcimento di un danno contrattuale o extracontrattuale subito, occorre fornire la relativa prova.
Rivolgetevi allo Studio Legale Pandolfi di Varese per una consulenza mirata o per assistenza Legale qualificata in materia contrattuale o extracontrattuale.
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Risarcimento del danno in ambito contrattuale ed extracontrattuale
Lo Studio Legale dell’Avv. Francesca Pandolfi, situato a Varese, in Via Piave 12, si occupa di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e di risarcimento dei danni in ambito contrattuale ed extracontrattuale nei confronti di privati cittadini, imprese o professionisti operanti a Varese e provincia.
Come si configura la risarcibilità del danno contrattuale ed extracontrattuale?
Per la precisione, il danno risarcibile in ambito contrattuale o extracontrattuale si distingue in danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
1. Danno patrimoniale
La casistica relativa al danno patrimoniale comprende:
- il c.d. danno emergente
- il c.d. lucro cessante
La materia relativa al danno patrimoniale e al relativo risarcimento è disciplinata dal Codice Civile che, con l’art. 1223 - Risarcimento del danno, stabilisce che “il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore (danno emergente) come il mancato guadagno (lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
2. Danno non patrimoniale
Rientrano nella categoria del danno non patrimoniale:
- danno morale: sofferenza, patimenti d’animo, dolori, etc.…
- danno biologico: lesione dell’integrità psicofisica della persona
- danno esistenziale
- danno alla vita di relazione
- etc.…
Il danno non patrimoniale è risarcibile?
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, l'art. 2059 c.c. – Danni non patrimoniali - sancisce che “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.
Secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata di questa norma, il danno non patrimoniale è pertanto risarcibile:
a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato
b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato
c) quando siano stati lesi in modo grave diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale
I criteri che il Giudice applicherà per la liquidazione del danno sono gli stessi, sia nell’ambito della responsabilità contrattuale sia in quello della responsabilità extracontrattuale (salvo quanto chiarito nella pagina dedicata alla responsabilità in merito alla risarcibilità dei danni prevedibili).
In particolare, l’art. 2056 c.c. in materia di illecito extracontrattuale stabilisce che il risarcimento si determina secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., dettati in materia di responsabilità contrattuale.
art. 1226 – Valutazione equitativa del danno: “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal Giudice con valutazione equitativa”
art. 1227 – Concorso del fatto colposo del creditore: “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.
Giurisprudenza e dottrina, dal canto loro, estendono e considerano applicabili anche alla materia contrattuale alcune norme dettate in relazione alla responsabilità extracontrattuale, come l’art. 2058 c.c., che prevede la possibilità del risarcimento in forma specifica.
art. 2058 c.c. – Risarcimento in forma specifica: “il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il Giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.”
È poi pacifico, alla luce della lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., più sopra richiamata, che il danno non patrimoniale sia risarcibile, ove ne ricorrano i presupposti, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.
Lo Studio Legale Pandolfi di Varese, situato in Via Piave 12 e comodamente raggiungibile da Varese città e da tutta la provincia, si occupa di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e di risarcimento del danno in ambito contrattuale ed extracontrattuale. I clienti di Varese e provincia, siano essi aziende, privati o professionisti, trovano nell’Avvocato Francesca Pandolfi un interlocutore attento e valido in grado di fornire una consulenza mirata e garantire un supporto Legale adeguato in tutti i contenziosi inerenti il risarcimento del danno e la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.