La Mediazione in Materia Civile e Commerciale
Con il D. Lgs. 4 Marzo 2010 n. 28, il legislatore italiano ha introdotto e disciplinato la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale. Non si tratta di un istituto completamente nuovo per il nostro ordinamento, poiché diverse ipotesi e forme di procedure conciliative già esistevano, seppure in settori specifici e limitati (ad. es. in materia di telecomunicazioni). Ciò che contraddistingue la nuova procedura è l’ampiezza del campo di applicazione, esteso potenzialmente a tutte le controversie appunto in materia civile e commerciale vertenti su diritti disponibili.
In una serie di settori, poi, il ricorso alla mediazione si pone come obbligatorio, o, più precisamente, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale: in tali settori la parte che intenda agire in giudizio deve preliminarmente esperire il tentativo di mediazione e laddove ciò non avvenga il giudice, d’ufficio, assegnerà un termine per esperirlo.
Le ipotesi in cui la mediazione è prevista come obbligatoria – nel senso sopra specificato di condizione di procedibilità della relativa domanda giudiziale - sono oggi identificate dall’art. 5, comma 1-bis, d.Lgs. n. 28 del 2010 e riguardano le controversie relative alle seguenti materie: