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Negoziazione Assistita

L'Istituto della Negoziazione Assistita

Con il d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014, è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della c.d. NEGOZIAZIONE ASSISTITA.


Come evince chiaramente dall’epigrafe dei suindicati provvedimenti - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile -, l’obiettivo del legislatore è quello di fornire alle parti strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, con finalità deflattiva del contenzioso giudiziario.

Infatti, ai sensi dall’art. 2 “la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia”.
Oggetto di negoziazione assistita può essere qualsiasi controversia, purché avente ad oggetto diritti disponibili e con esclusione di quelle riguardanti i rapporti di lavoro e le obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

Vi sono dei casi, quelli specificamente previsti dall’art. 3, in cui la negoziazione assistita è “obbligatoria”, nel senso che l’espletamento della relativa procedura costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Pertanto, chi intenda esercitare in giudizio un'azione relativa a:

  • una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti

oppure

  • una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i cinquantamila euro

deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

In caso contrario, l'improcedibilità della relativa domanda giudiziale potrà essere eccepita dal convenuto, o rilevata d'ufficio dal giudice, entro la prima udienza, con conseguente assegnazione di un termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito.

La previsione di improcedibilità, tuttavia, non si applica:

  1. nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
  2. nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
  3. nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
  4. nei procedimenti in camera di consiglio;
  5. nell'azione civile esercitata nel processo penale.

Nel caso di mancata accettazione dell’invito entro 30 giorni dalla relativa ricezione oppure nel caso in cui all’accettazione dell’invito non segua il raggiungimento di un accordo, ovviamente la parte che vi ha interesse potrà procedere con la proposizione del giudizio.
Quando, invece, venga raggiunto un accordo, lo stesso, una volta sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, nonché munito di certificazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

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La Negoziazione Assistita in materia di Famiglia

Il procedimento di negoziazione assistita introdotto con il d.l. 132/2014 può essere utilizzato – in via facoltativa e alternativa alle altre procedure previste (per la cui trattazione si rimanda alle sezioni del presente sito dedicate alla separazione e al divorzio) – come strumento per pervenire ad un accordo per la definizione consensuale della separazione personale dei coniugi, del divorzio o di una modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

L’art. 6, comma 1, del decreto legge citato, infatti, prevede che “la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo stabilisce che “l’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.

Il procedimento di negoziazione assistita si articola, quindi, in due fasi:

  • una prima fase in cui le parti, assistite dai rispettivi avvocati, pattuiscono (convengono, appunto) di cooperare in buona fede e con lealtà al fine di risolvere transattivamente la controversia e stabiliscono regole e durata della negoziazione
  • una seconda fase, in caso di esito positivo della negoziazione, di formalizzazione e sottoscrizione dell’accordo, che deve rivestire obbligatoriamente forma scritta.

Questo procedimento peculiare, in quanto stragiudiziale, può essere adottato sia in mancanza che in presenza di figli, con alcune differenze.

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del d.l. 132/2014, “in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta” agli ulteriori adempimenti.

Viceversa, “in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo”.

Una volta ricevuto il nulla osta o l’autorizzazione, l’accordo viene trasmesso a cura degli avvocati all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

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